Incendi boschivi: norme di prevenzione in Toscana
Il patrimonio boschivo italiano, che rappresenta circa il 36% della superficie territoriale nazionale, costituisce un’immensa ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono l’habitat naturale di molte specie animali e vegetali.
Ogni anno purtroppo decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa: la Protezione Civile stima che negli ultimi trenta anni sia andato distrutto addirittura il 12% del patrimonio forestale nazionale.
Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell’ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto provocando, in caso di piogge intense, lo scivolamento e l’asportazione dello strato di terreno superficiale.
Considerato che gli incendi sul territorio italiano avvengono nella quasi totalità dei casi per opera umana, sia volontaria (incendio doloso) che per incuria (incendio colposo), è fondamentale rispettare le norme che regolano l’accensione dei fuochi. Il quadro di riferimento per le attività AIB (Antincendi boschivi) della Toscana sono le norme le norme nazionali e regionali in materia di boschi e foreste.
Oltre ai riferimenti normativi la Regione Toscana, in collaborazione con Parco Nazionale Arcipelago Toscana, Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe, si impegna nella lotta contro gli incendi boschivi, pianificando anche l’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, ed è importante che anche i cittadini si impegnino a rispettare scrupolosamente le norme e osservare buone pratiche di comportamento.
ACCENSIONE DEI FUOCHI NEI BOSCHI
PERIODO A RISCHIO INCENDIO
importante: il periodo a rischio di incendio va dal 1 luglio al 31 agosto. In base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, la Regione Toscana può anticipare o prorogare il periodo di divieto assoluto.
Nel periodo a rischio incendio è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.
La mancata osservanza dei divieti, comporta l’applicazione di sanzioni
PERIODO NON A RISCHIO INCENDIO
Anche nel periodo non a rischio di incendio occorre osservare delle regole e delle buone pratiche. L’accensione dei fuochi è consentita:
- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni e pertinenze
- nelle aree attrezzate nel rispetto delle prescrizioni
- limitatamente al riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali e nel rispetto delle precauzioni: spazi ripuliti, cautele per evitare la propagazioni del fuoco costante sorveglianza.
DEROGHE
Sono possibili deroghe che devono essere autorizzate dall’ente competente per esempio per manifestazioni che prevedano l’uso di fuochi anche pirotecnici o attività in campeggi anche temporanei. Le autorizzazioni rilasciate contengono le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi d’incendio.
BUONE PRATICHE
- quando c’è vento non bruciare mai residui vegetali
- durante un picnic accendere il fuoco solo nelle aree appositamente attrezzate
- non abbandonare rifiuti nel bosco
- non gettare mozziconi di sigaretta dall’auto
- ricordare che è vietato rinnovare il pascolo bruciandolo
NORME PER ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI
Il regolamento forestale della Toscana (DPGR 8 agosto 2003, n.48/R) consente l’abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
L’abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un’unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.
Il mancato rispetto di ciascuno dei suddetti parametri ( grossi cumuli, quantità superiori a 3mt steri per ettaro, abbruciamento effettuato non in loco) comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
SANZIONI
- Nei periodi a rischio nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di incendi boschivi si applica la sanzione di € 2066,00
- Nei periodi a rischio nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio non particolarmente elevato si applica la sanzione di € 240,00
- Nei periodi non a rischio, ovunque si applica la sanzione di € 120,00
PERIODO A RISCHIO INCENDIO
Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio.
PERIODO NON A RISCHIO INCENDIO
- per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio;
- tutti gli abbruciamenti in bosco e fuori bosco devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (colonna di fumo verticale) e con le opportune precauzioni:
- trattare il materiale da bruciare in piccoli cumuli, spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili;
- operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;
- tenere l’abbruciamento sotto controllo costante fino al suo completo spegnimento e abbandonare la zona solo dopo un’attenta verifica dell’estinzione di focolai e braci.
Nel periodo non a rischio di incendi i Comuni hanno facoltà di vietare gli abbruciamenti all’aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
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Se si avvista un incendio di bosco chiamare subito uno dei seguenti numeri:
800 425 425
Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana
115
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Testo estratto in parte dall’opuscolo della Regione Toscana aggiornato a ottobre 2019